La difesa legittima è una causa di giustificazione che da tempo immemorabile si trova espressamente riconosciuta in tutte le legislazioni penali. Il Codice Penale italiano la prevede e disciplina all’art.52 il quale espressamente cita:

“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un ‘offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

I presupposti essenziali della difesa legittima, ammessa nei confronti di tutti i diritti, personali e patrimoniali, propri o altrui, sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima; mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, all’inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa, requisiti questi ultimi da accertare nell’ordine indicato, nel senso che la mancanza dell’antecedente rende superflua la verifica dell’esistenza del successivo.

Requisiti dell’aggressione

a) Modalità dell’aggressione Per attuare una difesa letgittima, non si richiede una violenza, perché il codice parla in generale di offesa. La difesa legittima è ammessa pertanto anche di fronte al pericolo di utilizzo di mezzi non di per sé violenti (un gas, un narcotico ecc.) ed anche nei confronti di un atteggiamento passivo, come per esempio nel caso dell’individuo che piantandosi davanti alla porta della mia abitazione, cerchi di impedirmi di entrarvi.
b) Offesa ingiusta La minaccia al diritto deve essere ingiusta, ossia in contrasto con una o più norme di diritto. Non è però necessario che l’attacco concreti un reato e né tantomeno che l’aggressore sia punibile. Ciò significa che, per esempio, la difesa legittima è ammessa contro il fatto illecito di persone che godono dell’immunità penate (ambasciatore, presidente di stato estero ecc.) nonché contro le persone non imputabili, ossia incapaci di intendere e di volere (infermi di mente, minori, ccc.). L’aggressione, inoltre, è ingiusta anche nel caso in cui essa sia stata provocata dall’aggredito, in quanto la provocazione non esclude l’illiceità del fatto (es. l’amante di una donna che sia minacciato dal marito tradito, ha il diritto di difendersi). Nello stesso tempo l’offesa è ingiusta quando è costituita da una reazione eccessiva, ossia che vada oltre i limiti della necessità e quindi non può essere giustificata (es. un individuo che si scagli contro un altro con l’intenzione palese ed inequivocabile di dargli uno schiaffo, può invocare la scriminante della difesa legittima, se venendo minacciato con un coltello, si difenda). Diverso è il caso della c.d. difesa reciproca (es. duello, rissa), poiché qui il soggetto non agisce per difendersi, ma per offendere, per cui non si può parlare di difesa legittima. Allo stesso modo, anche chi assume atteggiamenti di sfida e/o aggressivi, o intende sfogare un proprio risentimento, si pone consapevolmente in una situazione illecita e da tale stato non può invocare la difesa legittima.
c) Pericolo attuale II pericolo attuale è il pericolo presente, deve esistere al momento del fatto. Quindi la possibilità del verificarsi di un pericolo futuro esclude l’applicabilità della scriminante, perché si ritiene che la difesa contro esso possa essere attuata attraverso l’intervento dello Stato e degli organi ad essa preposti. Stesso discorso vale per un pericolo passato, poiché la reazione costituirebbe solo vendetta e rapprersaglia. Il pericolo tuttavia può essere attuale anche dopo la consumazione del delitto se l’azione dell’aggressore perdura nel tempo.

Requisiti della reazione

a) Reazione necessaria La necessità della reazione deve essere valutata in concreto tenendo conto di tutta le circostanze. Si dovrà pertanto tenere conto elle condizioni dell’aggredito i mezzi di cui disponeva , il tempo, il luogo, le modalità dell’attacco ecc. Per quanto riguarda i casi in cui l’alternativa alla reazione sia la fuga, si deve effettuare una valutazione in concreto. Infatti se per esempio l’aggredito è un militare, la fuga, salvo casi eccezionali, nuoce all’onore della divisa, non può pertanto costituire un’alternativa; per cui la reazione del militare, se ne presenta le caratteristiche normative, è giustificata ex art.52 c.p. Nel caso in cui si tratti di un privato, la fuga, salvo situazioni impeditive oggettive da valutarsi di volta in volta, può sempre considerarsi una valida alternativa, la possibilità di attuazione della quale esclude l’applicabilità della legittima difesa.
b) Proporzione tra offesa e difesa Ai fini della confìgurabilità della causa di giustificazione della difesa legittima, il giudizio di proporzione che deve essere formulato con riferimento ai mezzi a disposizione dell’aggredito ed ai beni tutelati, non può che essere qualitativo e relativistico. Infatti il raffronto concerne pur sempre il bene di un aggressore ed il bene di un aggredito il quale non sempre è in grado, nella situazione concreta, di calcolare esattamente il reale pericolo e gli effetti della reazione; sicché si ritiene non possa escludersi l’applicabilità della difesa legittima nel caso il cui il male inflitto all’aggressore non solo sia inferiore o uguale, ma anche leggermente superiore al male minacciato.

Legittima difesa putativa

La legittima difesa putativa presenta tutti i caratteri della difesa legittima reale sopra descritta, con la sola differenza che, nella prima, la situazione di pericolo non esiste obiettivamente, essendo presupposta dall’individuo sulla base di un errore scusabile nell’apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva tale da far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in una situazione di pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Pertanto il mero timore e lo stato d’animo dell’individuo, fattori assolutamente soggettivi, non sono sufficienti a far sì che venga applicata la scriminante della legittima difesa putativa.

Fonte: Studio Legale Montessori